Cass. 1 aprile 2010 n. 7997: in tema di principio generale di libertà delle forme.
Secondo l'art. 3 d.m. 8 settembre 1988 n. 484 (relativo all'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico) il contratto di attivazione della linea telefonica si perfeziona con due modalità alternative: 1) la sottoscrizione della polizza; 2) l'attivazione della linea telefonica. Tuttavia questa norma non può derogare alle regole previste negli artt. 1325, 1326 e 1350 c.c., che fondano invece un principio generale di libertà delle forme. Pertanto il contratto di attivazione della linea telefonica si perfeziona nel momento antecedente all'operatività concreta della stessa in cui le parti hanno comunque manifestato il proprio consenso, con la conseguenza che da quel momento sorge per entrambi responsabilità contrattuale
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.