In merito al divieto di ius novorum in appello, con riferimento all’insidia stradale. Corte di Cassazione, sez III civile, sentenza del 6 luglio 2010 n°15884.

Nel giudizio d’appello, l’art. 345 comma 3 c.p.c. va interpretato nel senso che esso fissa, sul piano generale, il principio dell’inammissibilità di mezzi di prova nuovi - la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza - a meno che la loro formazione non sia successiva; la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; le parti abbiano dimostrato di non averli potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile; il giudice li abbia ritenuti indispensabili per la decisione.

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso