Il difficile riconoscimento della Kafalah nell’ordinamento italiano: tra conferme e contraddizioni. Cassazione Civ. Sez I – sentenza 1 marzo 2010 n. 4868.

Il cittadino italiano, qualsiasi sia la sua fede e la sua originaria nazionalità, non può invocare alcun ricongiungimento con il minore straniero che non passi attraverso le regole di ingresso, soggiorno e circolazione dettate dal d.lgs. n. 30 del 2007 a disciplinare - in attuazione della Direttiva CE del 2004 - il rapporto con il proprio familiare. Ne consegue che nei suo confronti non opera e non vi è ragione che operi l’istituto della “Kafalah”

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