Procedura di Project financing. Rispetto dei principi di par condicio nonchè di economicità e speditezza delle operazioni concorsuali. T.A.R. Toscana, Firenze, sezione II, sentenza 18 ottobre 2007 n. 3282.

1. Il project financing rappresenta un sistema che si basa sulle comuni norme che regolano la concessione, con la peculiare caratteristica che il soggetto che sarà individuato come concessionario all'esito della procedura negoziata non può essere sottoposto a regole diverse a seconda che si tratti del promotore o di uno dei soggetti selezionati a seguito della licitazione privata. La procedura negoziale ha, infatti, un'indubbia natura concorsuale fra soggetti preselezionati nelle diverse fasi della procedura complessa. Come tale, quindi, non si sottrae ai principi di par condicio nonchè di economicità e speditezza delle operazioni concorsuali. Inoltre, dalla lettura dell’art. 22 della legge n. 109 del 1994 e dell’art. 13 del decreto legislativo n. 163 del 2006 può agevolmente rilevarsi che l’accesso documentale riferibile ad una procedura selettiva pubblica per l’affidamento di una commessa è così sintetizzabile: 1) prima della scadenza del termine di presentazione delle domande non è ammesso alcun accesso documentale; 2) successivamente all’avvio della procedura solo i concorrenti esclusi potranno ottenere l’ostensione dei documenti che siano utili a difendere in giudizio la propria posizione al fine di essere riammessi in gara; 3) in tale fase,  i concorrenti che siano ancora in gara non possono vantare alcuna posizione di interesse all’accesso, tanto meno all’offerta ed alla documentazione presentata dalle ditte concorrenti, non solo perché potrebbe pregiudicarsi la par condicio tra i selezionandi ma anche perché non sorge alcun interesse ostensivo essendo quest’ultimo ontologicamente collegato ad una difesa giudiziale a tutela di un interesse leso che, in questa fase e fino a conclusione del procedimento avvenuta, non si manifesta punto. In questa fase, qualora venga avanzata una istanza ostensiva da un concorrente ancora in gara, questa dovrà essere differita alla conclusione del procedimento in corso; 4) una volta conclusosi il procedimento selettivo, nessun ostacolo si frappone alle richieste documentali dei soggetti che non abbiano prevalso nella selezione. Ne consegue che nella fattispecie concreta all’esame è legittimo il differimento dell’accesso alla conclusione della procedura di project financing, in quanto la richiesta ostensiva è stata avanzata a procedimento selettivo pendente.

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso