Nella nozione di acquisti di cui all'art. 177, 1 comma, lett. A, c.c. non è compreso il diritto di credito di uno dei coniugi in regime di comunione legale all'assegnazione di un alloggio dell’edilizia residenziale pubblica. Cassazione civile, Sez. II, sentenza 14 gennaio 2010 n. 476.

Il diritto di credito di uno dei coniugi in regime di comunione legale all'assegnazione di un alloggio dell’edilizia residenziale pubblica non è oggetto di comunione legale.
Infatti, la nozione di acquisti di cui all’art 177, 1 comma, lett. A, c.c. indica gli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali rispetto all'acquisizione della "res", non sono suscettibili di cadere in comunione.

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