Non deducibilità reddituale, per le società di capitali, dei compensi pagati ai propri amministratori. Estensione del precedente oppure clamorosa svista? Cass., Sez. V Civ. - ordinanza 13 agosto 2010, n. 18702.

Nella determinazione del reddito imponibile d’impresa, l’art. 62 del d.p.r. n. 917 del 1986, qual era ante riforma istitutiva dell’IRES, esclude l’ammissibilità della deduzione dei compensi per il lavoro prestato, o l’opera svolta, dall’imprenditore, e limita la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti ad amministratori di società di persone. Pertanto, essendo il lavoro prestato dall’amministratore di società di capitali giuridicamente equiparabile all’attività dell’imprenditore (non sussistendo ivi assoggettamento all’altrui potere di direzione, controllo e disciplina), ai sensi della predetta norma non è consentito, alla società di capitali amministrata, dedurre i compensi erogati ai propri amministratori nella determinazione dell’imponibile a IRPEG.

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