Interferenze illecite nella vita privata ed esercizio del diritto. Cassazione penale, sez. V, sentenza 2 ottobre 2007, n. 36068.
La precostituzione, mediante mezzi illeciti, di una prova non decisiva, da utilizzare nella causa di lavoro, non integra la scriminante di cui all'articolo 51 c.p., potendo il diritto di difesa essere esplicato più efficacemente, in detta causa, con altri mezzi legittimi.
Correttamente, nel caso in questione, si è ritenuto non ricorrente la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, essendo tale circostanza palesemente insussistente, per non essere stata la condotta dell'imputata ispirata a finalità avvertite dalla prevalente coscienza collettiva come altamente nobili e di spiccata elevatezza.
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