In tema di responsabilità della bancaria. Cassazione Civile, Sezione III - sentenza 30 marzo 2010 n. 7618.

“La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dal beneficiario del titolo ha natura contrattuale.
Infatti, in capo alla banca sussiste un obbligo professionale di protezione - obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto - il quale opera nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione e consiste nel fare in modo che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
L’istituto di credito è pertanto responsabile nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse le regole di cui alla l. assegni sono dettate e che, a causa della violazione di esse, abbiano sofferto un danno”.
 

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso