deroga convenzionale al foro del consumatore e prova della trattativa individuale. Cass. 20 marzo 2010 n. 6802
1) Le clausole onerose (che devono essere specificamente approvate in forma scritta ex art. 1341 co.2 c.c.) riguardano i contratti predisposti in modo unilaterale su moduli o formulari da un contraente per la loro utilizzazione in una serie indefinita di rapporti. Le clausole vessatorie ex artt. 33 ss. Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) possono riguardare invece anche un contratto negoziato individualemente per un singolo e specifico affare.
2) Se il consumatore è convenuto avanti un foro diverso da quello suo proprio (esclusivo ma derogabile) e ne eccepisce l'incompetenza territoriale, deve allegare che si tratta di una controversia relativa ad un contratto, pur individualmente negoziato, cui si applica la disciplina protettiva ex artt. 33 ss. Codice del consumo.
3) Se il professionista non prova l'esistenza di una trattativa individuale e nel contempo non vince la presunzione relativa di vessatorietà, la deroga al suo foro è nulla anche nell'ipotesi in cui il diverso foro coincida con quelli previsti nelle regole generali ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
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