Natura dell d.i.a. ed azione del terzo controinteressato: il g.a. come giurdice del rapporto. Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 15 aprile 2010 n. 2139.

La denuncia di inizio di attività (d.i.a.) non ha natura provvedimentale, trattandosi al contrario di un atto del privato*, comatale non immmediatamente impugnabile innanzi al T.A.R. (i). L'azione a tutela del terzo che si ritenga leso dall'attività svolta sulla base della d.i.a. non è, quindi, l'azione di annullamento, ma l'azione di accertamento dell'inesistenza dei presupposti della d.i.a.; tale azione (che, sebbene non espressamente prevista, trova il suo fondamento nel principio dell'effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'ari. 24 Cosi.) va proposla nei confronti del soggetto pubblico che ha il compito di vigilare sulla d.i.a. (verso il quale si produrranno poi gli effetti conformativi derivanti dall'eventuale senlenza di accoglimento), in contraddittorio con il denunciante, che assume la veste di soggetto controinteressato (perché l'eventuale accoglimento della domanda di accertamento andrebbe ad incidere negativamente sulla sua sfera giuridica).La sentenza che accerta l’inesistenza dei presupposti della d.i.a. ha effetti conformativi nei confronti dell’Amministrazione, in quanto le impone di porre rimedio alla situazione nel frattempo venutasi a creare sulla base della d.i.a., segnatamente di ordinare l’interruzione dell’attività e l’eventuale riduzione in pristino di quanto nel frattempo realizzato. Tale potere, in quanto volto a dare esecuzione al comando implicitamente contenuto nella sentenza di accertamento, deve essere esercitato a prescindere sia dalla scadenza del termine perentorio previsto dall’art. 19 L.241/1990 per l’adozione dei provvedimenti inibitori-repressivi, sia dalla sussistenza dei presupposti dell’autotutela decisoria richiamati sempre dal medesimo articolo.
 

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