Il vincolo pubblicistico di destinazione di un’area condominiale a parcheggio non può essere modificato consensualmente dalle parti. Corte di Cassazione – Sezione seconda civile – sentenza 26 ottobre 2007, n. 22496.
Il costruttore-venditore risponde della mancata destinazione a parcheggio dell'area indicata nella licenza edilizia ex art 18 legge n. 765/67 nei confronti dell'acquirente della singola unità abitativa, anche se il detto costruttore-venditore, a seguito della vendita di tutte le unità abitative, non ha conservato più alcun diritto sull'area vincolata, rilevando quest'ultima circostanza soltanto ai fini dell'eventuale sentenza di condanna del soggetto in questione all'esecuzione in forma specifica del contratto da lui non esattamente adempiuto, ma non sull'accertamento dell'inadempimento contrattuale né sull'eventuale condanna dell'inadempiente al risarcimento del danno per equivalente.
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