La prescrizione quinquennale del danno alla persona prodotto da incidenti stradali assurge a «diritto vivente» – Cass., sez. III, sent. 25 maggio 2010, n. 12699

Qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947 c.c., comma 3, prima parte) purché il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed aggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato, poiché, in tema di risarcimento del danno da responsabilità civile, se la percezione del danno non è manifesta ed evidente il termine di prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui il cui fatto del terzo ontologicamente determina il danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui l'evento pregiudizievole si manifesta all'esterno e diventa oggettivamente percepibile e riconoscibile

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