In caso di successione in posizioni di garanzia, il concorso di persone nel delitto colposo configura necessariamente, a causa dell’inapplicabilità del principio dell’affidamento, una fattispecie di cooperazione ex art 113 c.p.”. Cassazione Penale, Sez. IV - sentenza 16 febbraio 2010 n. 6215.
“Poichè il principio dell’affidamento è inapplicabile in caso di successione in posizioni di garanzia, qualora i garanti cagionino colposamente l’evento morte della persona offesa, si deve ritenere che i medesimi rispondano del reato di omicidio colposo nella forma della cooperazione ai sensi dell’art. 113 c.p..
Ciò si evince dalla considerazione che la fattispecie della cooperazione nel delitto colposo, la quale si caratterizza sotto il profilo psicologico per la consapevolezza da parte dell’agente dell'altrui condotta, è ravvisabile in tutte le ipotesi nellequali ciascun soggetto è consapevole che altri operanti nella medesima struttura (medico, pubblico funzionario, dirigente, ecc.) hanno partecipato o parteciperanno alla trattazione del caso.
In particolare, con riguardo all'attività medico chirurgica, tale requisito psicologico deve reputarsi sussistente nel caso in cui il medico di reparto sia cosciente del fatto che al termine del proprio turno altri sanitari gli subentreranno nella trattazione della patologia del paziente”.
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