La scritta “light” su un pacchetto di sigarette non è un danno in re ipsa. Cass.,sez. III- sentenza 17 dicembre 2009 n. 26514.
“Un messaggio pubblicitario ingannevole su un prodotto (come, nel caso oggetto della sentenza in esame, la scritta “ light” sui pacchetti di sigarette) può essere considerato come fatto ingiusto, dal quale discende l’obbligo del risarcimento del danno ex 2043 c.c. in capo all’ente produttore, anche senza una disposizione specifica che ne vieta l’apposizione.
Inoltre, va precisato che il danneggiato deve provare, non solo l’ingannevolezza del messaggio, ma anche il nesso di casualità tra tale pubblicità e il danno , e il profilo soggettivo. In particolare, per quel che concerne quest’ultimo aspetto, deve essere dimostrata almeno la colpa, intesa come prevedibilità delle conseguenze dannose a seguito della diffusione di un determinato messaggio ingannevole.
Si evince, dunque, che il danno non è in re ipsa, provando soltanto il messaggio ingannevole, ma vanno applicate le regole generali in tema di responsabilità civile per quel che concerne l’onere probatorio”.
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