L’apparenza non può ingannare: è illegittima l’esclusione di un concorrente per presunti collegamenti con altro partecipante alla medesima gara. Consiglio di Stato, Sez. VI, 8/6/2010 n. 3637.

Il provvedimento di esclusione adottato da una stazione appaltante nei confronti di un concorrente sulla base di elementi indiziari circa presunti collegamenti con altra società partecipante alla medesima gara è illegittimo. Il rapporto di collegamento sostanziale tra le due società, difatti, va accertato mediante un attento esame del contenuto delle offerte, non essendo sufficienti meri aspetti esteriori a queste relativi, quali la medesimezza e/o la somiglianza dei caratteri tipografici, del tipo di buste, dell'ufficio di spedizione, della scrittura di redazione. Né sono sufficienti i legami di parentela tra i soci e gli amministratori delle due società. Eventuali comunanze a livello strutturale sono, infatti, di per sé insufficienti, essendo necessario verificare se tale comunanza abbia avuto un impatto concreto sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara, con l'effetto di determinare la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale. 

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