Responsabilità ex art. 2052 cc. : “Il rispetto del canone della diligenza nella custodia dell’animale non esonera il proprietario da responsabilità per i danni dallo stesso cagionati”. Cassazione Civile, Sez. III - sentenza 15 aprile 2010 n. 9037.

“Il proprietario dell’animale o chi lo ha in custodia risponde sempre dei danni cagionati dallo stesso, a meno che riesca a dare la prova del caso fortuito, che presenti i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità, non essendo sufficiente la dimostrazione di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale”.

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