Associazione ambientalista di carattere locale: legittimazione processuale ed inammissibilità del ricorso giurisdizionale. Cons. Stato, 07 aprile 2010, n. 1960.
I ricorsi giurisdizionali per l’annullamento di atti ritenuti illegittimi non possono essere azionati da parte di associazioni di carattere locale, benché costituiscano articolazioni periferiche di associazioni nazionali riconosciute.
Infatti, gli artt. 18 e 13 della legge n. 349/1986 riconoscono la legittimazione processuale ad impugnare atti lesivi di beni di rilevanza ambientale esclusivamente alle associazioni ambientaliste individuate mediante apposito decreto del Ministero dell’Ambiente. Da ciò ne consegue l’inammissibilità del ricorso straordinario proposto dalla sezione locale di un’associazione, anche quando sia stato apposto un “VISTO” da parte dell’organo rappresentativo dell’associazione nazionale.
Il “VISTO” dimostra che l’associazione nazionale ha conoscenza della iniziativa intrapresa dalla sezione locale e, al più, l’adesione sul piano morale della predetta associazione alla medesima iniziativa: non certo ad attribuire alla sezione periferica stessa la speciale legittimazione processuale.
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