L’atto interruttivo della prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare. Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 25 ottobre 2007, n. 22366.
In tema di azione revocatoria fallimentare la domanda giudiziale costituisce l’unico atto possibile di esercizio del diritto potestativo di chiedere la inefficacia relativa dell'atto pregiudizievole nei confronti dei creditori concorsuali. Pertanto, l'effetto interuttivo della prescrizione dell’azione in parola si produce quando la domanda medesima sia stata ritualmente notificata. A tal fine, sulla base dei principi affermati dal giudice delle leggi (sentenze nn. 477 del 2002, 28/2004, ordinanze nn. 97, 132 e 153 del 2004), è sufficiente la consegna dell'atto notificando all'ufficiale giudiziario, senza che lo stesso debba entrare nella sfera personale di percezione del destinatario, anche se, la ritualità della notificazione sotto quest'ultimo profilo, ossia la ricezione del plico da parte del destinatario, deve essere provata.
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