Il danno all'immagine deve in ogni caso essere allegato e provato dal soggetto che lamenti una indebita utilizzazione della propria immagine – Corte di Cassazione, sez. III civile, sent. 6 maggio 2010, n. 10957.

Fermo restando che l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova, e che, in ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione (determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dell’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione), giova precisare comeinerendo il danno patrimoniale conseguenza dell’illecito rappresentato dall’utilizzazione indebita dell’immagine all’ambito dei fatti costitutivi della domanda di risarcimento danni, esso dev’essere necessariamente allegato dal soggetto leso e non può certo essere individuato ed introdotto d’ufficio da parte del giudice e ciò nemmeno attraverso il potere di liquidazione equitativa del danno, di cui all’art. 2056 c.c., giacché questo potere concerne la quantificazione del danno e non l’individuazione del danno.

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