Il ritardo nello svolgimento dell’attività amministrativa non si traduce automaticamente in un danno non patrimoniale . Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza 28 maggio 2010 n. 3397.

 “L’ampliamento della categoria del danno non patrimoniale, categoria unitaria non scindibile in sottocategorie strutturalmente autonome, è tuttavia compensata, dall’introduzione di un limite ontologico e di un onere probatorio. Quanto al primo, in quadro interpretativo attento al contemperamento tra i principi costituzionali di solidarietà e di tolleranza, il risarcimento del danno non patrimoniale costituzionalmente qualificato è stato ammesso nei soli casi in cui la lesione del diritto costituzionale sia qualificata dalla serietà dell’offesa e dalla gravità delle conseguenze nella sfera personale . Quanto al secondo aspetto la Cassazione, superando la teoria del danno evento, esige che il danneggiato fornisca la prova, oltre dell’evento dato dalla sussistenza di una lesione del diritto costituzionalmente primario che superi la soglia della tollerabilità, anche sdella ricorrenza di significative ripercussioni pregiudizievoli sotto il profilo del danno conseguenza.”
 

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