Il carattere abusivo della clausole predisposte unilateralmente dal professionista e tutela del contraente “debole”. Cass. Civile, sez. III, 17 marzo 2010, n. 6481.
Il carattere abusivo delle clausole predisposte unilateralmente dal professionista deve essere valutato sia alla luce del principio generale di cui al primo comma del citato art. 1469 bis, per cui vanno ritenute abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, sia con riferimento alla presunzione di vessatorietà di cui alle fattispecie tipizzate nel terzo comma della citata norma, ed in particolare nei nn. 5, 6 e 7 dell'art. 1469 bis, richiamati dalla ricorrente.
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