I titoli e i depositi in conti bancari acquistati dal coniuge prima del matrimonio con beni personali: quid iuris se i valori mobiliari vengono reinvestiti in costanza di matrimonio? Cass. Civ., Sez. II, 05.05.2010, n. 10855.
E’ il combinato disposto degli artt. 177 e 179 c.c. che consente, in regime di comunione legale fra coniugi, di poter dimostrare che determinati beni sono esclusi dalla comunione, quando siano stati acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio.
Nello specifico, la lettera f) dell’art. 179 c.c. afferma che hanno natura personale “i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto”, e tra i beni personali sopraelencati la lettera a) dell’art. 179 c.c. indica “i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento”. Pertanto l’acquisto di un bene, effettuato con lo scambio o con il prezzo ricavato dalla vendita di un bene personale, fa sì che si concreti un’ipotesi di “surrogazione reale”, con conseguente riconoscimento della natura personale del nuovo bene così acquistato
In relazione al requisito della “espressa dichiarazione” in atto circa la natura personale del bene impiegato per l’acquisto, si deve affermare che tale dichiarazione è necessaria solo quando possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene utilizzato per l’acquisto.
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