Le sanzioni amministrative emesse dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato: si applicano i principi generali della L. n. 241 del 1990? Consiglio di Stato, sez. VI, 20.04.2010, n. 2502.
L’avviso di avvio del procedimento è doveroso quando si tratta di rinnovare un procedimento ex novo, mentre non è dovuto quando si tratta di rinnovare solo una parte di un procedimento già ritualmente avviato, e si tratta di farlo in esecuzione di un giudicato.
Infatti nell’esecuzione del giudicato che impone il rinnovo solo di alcuni atti di un procedimento già avviato, ci si colloca in una fase procedimentale successiva all’inizio del procedimento. Inoltre la partecipazione procedimentale non è necessaria in quanto i criteri sono fissati dal giudicato.
Resta ferma la facoltà dell’interessato di chiedere di partecipare al procedimento presentando osservazioni e documenti.
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