Potere di revoca della Pubblica Amministrazione. Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza 21 aprile 2010, n. 2244.

La revoca dei provvedimenti amministrativi ricorre non solo in base a sopravvenienze, ma anche in seguito a una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. L’art. 21 quinquies, della L. 241/90, prevede tre presupposti alternativi: a) i sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) il mutamento della situazione di fatto; c) una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. La Pubblica Amministrazione, pertanto, nell’esercizio del cosiddetto jus poenitendi, gode di ampia discrezionalità. Nell’ ipotesi di revoca legittima è ipotizzabile anche il risarcimento dei danni e non il mero indennizzo; il nesso causale è collegabile, in tal caso, non all’atto di revoca, ma ad altre illegittimità commesse dall’amministrazione.   

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