Il duplice rilievo della colpa. Cassazione penale, sezione IV, sentenza 2 ottobre 2007, n. 37606.
La responsabilità per colpa non si estende a tutti gli eventi comunque derivanti dalla violazione della norma, ma è limitata ai risultati che la norma stessa mira a prevenire. Il giudizio ai fini della configurazione del profilo oggettivo della colpa va compiuto alla luce dei canoni di prevedibilità e prevenibilità nell'individuazione delle norme cautelari. Si tratta di identificare una norma specifica, avente natura cautelare, posta a presidio della verificazione di un altrettanto specifico evento, sulla base delle conoscenze che all'epoca della creazione della regola consentivano di porre la relazione causale tra condotte e risultati temuti; e di identificare misure atte a scongiurare o attenuare il rischio. L'accadimento verificatosi deve cioè essere proprio tra quelli che la norma di condotta tendeva ad evitare, dovendo costituire la concretizzazione del rischio.
E’ pacifico che l'esigenza della prevedibilità ed evitabilità dell’evento rilevi non solo nell’ambito della colpa generica, ma altresì in quello della colpa specifica. In tale ultimo ambito la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma va anche rapportata entro le diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto. Tale spazio valutativo è pressoché nullo nell'ambito delle norme rigide, la cui inosservanza dà luogo quasi automaticamente alla colpa, mentre nell’ambito delle norme elastiche, che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi è spazio per il cauto apprezzamento in ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dell'agente modello.
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