IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE NON PUO’ PRESCINDERE DALLO STATO DI TOSSICODIPENDENZA QUANDO DEVE VALUTARE SE APPLICARE LA CONTINUAZIONE. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - SENTENZA 16 febbraio 2010, n.6351.
“Il legislatore ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale "status" può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione”
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