PROPRIETA’ , MULTIPROPRIETA’ , DETERMINAZIONE DELLA QUOTA , CONTRATTO PRELIMINARE. “ QUOD NON EST IN ACTIS NON EST IN MUNDO“. Cassazione Civile Seconda Sezione – Sentenza 16 Marzo 2010 n. 6352.

La multiproprietà, attraverso la ricostruzione della prassi negoziale, è disciplinata in riferimento costante alla comunione e, limitatamente ai servizi in comune, al condominio.
La ricostruzione dell’ istituto della multiproprietà, per vero, non va intesa sotto il criterio ternario per regolare il godimento tra più soggetti di un bene, non trattasi di proprietà turnaria limitata nel tempo, semmai ciclica. Né tantomeno si può condividere l’ orientamento che delinea il fenomeno in esame quale atto di autonomia privata, che riconduce tale istituto quale diritto reale “atipico”. Ciò risulterebbe contrastante con il principio generale del nostro ordinamento giuridico costituito dal numerus clausus dei diritti reali.
 

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