Nessuna dimidiazione dei termini processuali nel ricorso proposto per motivi aggiunti. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria – sentenza 15 aprile 2010, n. 2155.
La ratio alla base della scelta normativa di non estendere il dimezzamento al termine di notifica dell’atto introduttivo del giudizio riposa nell’esigenza di garantire il pieno esercizio del diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, che risulterebbe eccessivamente compresso per effetto dell’abbreviazione del termine. Tale esigenza sussiste anche nell’ipotesi in cui il ricorrente debba articolare nuove censure, in corso di causa, attraverso lo strumento dei motivi aggiunti. Se è vero che il comma 2 dell’art. 23 bis richiama esplicitamente il solo ricorso introduttivo, è altresì significativo che la disposizione, per escludere il dimezzamento, faccia riferimento ai termini al plurale, piuttosto che al solo termine di notifica del ricorso introduttivo; ciò evidenzia che l’inapplicabilità del regime derogatorio si estende a tutti i termini che sono a questo assimilabili.
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