Disciplina prevista dal decreto Ronchi (D.L.vo n. 22/97). Applicabilità a qualunque sito che risulti attualmente inquinato e irrilevanza del momento in cui è avvenuto il fatto inquinante. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 9 ottobre 2007 n. 5283.

La contravvenzione di cui all’art. 51 bis del d.lgs n. 22/1997 si configura come reato omissivo di pericolo presunto che si consuma ove il soggetto non proceda all’adempimento dell’obbligo di bonifica secondo le cadenze procedimentalizzate dall’art. 17 e si applica anche a situazioni verificatesi in epoca anteriore all’emanazione del regolamento di cui al D.M. 471/1999”.

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