Concorso esterno in associazione mafiosa: la parola fine al “caso Mannino”. Cassazione penale, Sezione sesta, sentenza 25/02/2010 n. 7651

Assume il ruolo concorrente “esterno” nell’associazione mafiosa, colui che non, pur non essendo inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa ed essendo  privo dell'affectio societatis,fornisca tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo.
Anche la promessa e l'impegno del politico di attivarsi, una volta eletto, a favore dell’ organizzazione criminale mafiosa integrano, in linea di principio, gli estremi del contributo atipico del concorrente eventuale nel delitto associativo, a prescindere dalle successive condotte di esecuzione dell'accordo, valutabili sotto il profilo probatorio, a condizione peraltro che sia provato che tale patto elettorale politico-mafioso abbia prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento dell'associazione mafiosa.
Nel caso in cui non sia dimostrata l’efficienza causale dell'impegno e della promessa di aiuto del politico e, sul piano oggettivo, il potenziamento della struttura organizzativa dell'ente, non può che configurarsi il concorso esterno in associazione mafiosa.

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