Danno da perdita del rapporto parentale e sua liquidazione. Cassazione Civile, sez. III, 10 marzo 2010 n°5770.
Nella liquidazione del danno morale, provocato dalla morte di un prossimo congiunto, il giudice di merito deve procedere con valutazione equitativa, tenendo conto delle perdite affettive e della compromissione dell'integrità familiare (Cass. 28407 del 2008).
Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito il giudice di merito deve, in ogni caso, tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento.
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