Esercizio tardivo della manifestazione di volontà della P.A.: il danno da ritardo appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Cassazione Civile, Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7160.
Il giudice naturale della legittimità della funzione pubblica è il giudice amministrativo. Infatti, gli artt. 24 e 111 della Cost., che postulano l'effettività della tutela giurisdizionale, vengono a porsi come una sufficiente base di legittimazione sul piano costituzionale per una scelta, che trascende la qualificazione sostanziale della pretesa risarcitoria, per concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio di quella funzione. Va, quindi, affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia con cui si chiede la dichiarazione di illegittimità del ritardo nell'esercizio di poteri amministrativi ed il risarcimento del danno per tale ritardo da parte della p.a.
A fronte di un potere autoritativo, la posizione giuridica del soggetto che aspira al “bene della vita”, oggetto del potere, è di interesse legittimo pretensivo e non di un'aspettativa, costituente essa stessa un diritto soggetto (diritto al diritto).
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