Non si configura il reato ex art.187 c.d.s. se la responsabilità non viene provata con accurati accertamenti tecnici. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - SENTENZA 23 febbraio 2010, n.7270.
“la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 Cod. della Strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione “
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