La duplice natura della responsabilità dell’assicuratore per “mala gestio” e la ripartizione dell’onere della prova. Corte di Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 24 ottobre 2007, n. 22317.

1. In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, accanto all'obbligazione dell'assicuratore nei confronti del danneggiato può, aggiungersi, sempre a carico dell'assicuratore, un'ulteriore e diversa obbligazione nei confronti del danneggiante/assicurato - sul quale sia, in definitiva, venuto a gravare l'onere economico del danno provocato dal colpevole ritardo con cui è stato corrisposto l'indennizzo al danneggiato, onere derivante dal comportamento tenuto dal suo assicuratore in violazione dei principi di correttezza e buona fede. In questo caso il danneggiante può pretendere il ristoro di tale danno facendo a sua volta valere quella forma di responsabilità contrattuale comunemente definita da "mala gestio": che ricorre tutte le volte in cui quest'ultimo si veda costretto a pagare di più rispetto a quello cui sarebbe stato tenuto se 1'assicuratore si fosse comportato in buona fede nella gestione del rapporto contrattuale assicurativo. A tanto consegue che, mentre la responsabilità dell'assicuratore per "mala gestio" nei confronti del danneggiato ritrae disciplina e contenuto dall'art. 1224 c.c. in quanto obbligazione da ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, e richiede la prova rispetto al danno della sola parte eccedente gli interessi di mora quella nei confronti del danneggiante/assicurato - la quale - già di per sé - non incontra il limite rappresentato dal "massimale di polizza" - si colloca in seno alla disciplina della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione, ex art. 1218, in conseguenza di un comportamento contrario a diligenza e buona fede, e come tale impone anche di allegare i comportamenti colpevoli su cui si fonda.

2. La condanna dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1224 citato non determina in ogni caso per i danneggiati un credito aggiuntivo rispetto a quello derivante dalla condanna pronunciata contro il danneggiante - che non incontra il limite del massimale -, atteso che quando, come nella specie, il danno originario sia inferiore al massimale di polizza, il superamento del massimale può aversi soltanto per rivalutazione e interessi, ossia per gli stessi fatti sui quali è fondata la responsabilità dell'assicuratore ex art. 1224 cit., onde i danneggiati non possono cumulare gli effetti dell'inadempimento dell'obbligazione - di valore - a carico del danneggiante con gli effetti dell'obbligazione - di valuta - a carico dell'assicuratore, dovendo perciò ritenersi che il credito dei danneggiati resti unitario nei confronti di danneggiante e assicuratore che sono obbligati in solido fino alla concorrenza dei loro debiti.

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