Folle corsa in auto a spericolata velocità. Cassazione Penale, sez. IV, 18 febbraio - 24 marzo 2010, n. 11222.
Per ritenere la sussistenza del dolo eventuale occorre accertare che l'agente abbia accettato come possibile la verificazione dell'evento, non soltanto che abbia accettato una situazione di pericolo genericamente sussistente: è, altresì, necessario un quid pluris rispetto alla sola previsione dell'evento (che pure caratterizza la colpa cosciente), cioè l'accettazione, hic et nunc, della concreta probabilità che questo, ancorché non direttamente voluto, abbia a realizzarsi, non desistendo l'agente dalla sua condotta, che continua ad essere dispiegata anche a costo di determinare l'evento medesimo.
In sostanza, “accettazione dei rischio” non significa accettare solo quella situazione di pericolo nella quale si inserisce la condotta del soggetto e prospettarsi solo che l'evento possa verificarsi, che tanto costituisce anche il presupposto della colpa cosciente; significa accettare anche la concreta probabilità che si realizzi quell'evento, direttamente non voluto.
Il dolo eventuale presuppone che il “superamento del dubbio” si risolva positivamente (“volizione”), serbando l'agente quella condotta anche a costo di cagionare l'evento, volitivamente accettandolo, quindi, nella sua prospettata verificazione. La colpa cosciente si radica quando l'agente, pur prospettandosi la possibilità o probabilità dell'evento, tuttavia confida che esso non si realizzi (“superamento del dubbio” in senso negativo; “non-volizione”).
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