Sì al diritto di accesso, ma non ad libitum! Consiglio di Stato, Sez. VI – sentenza 2 aprile 2010 n. 1900.

L’ istanza di accesso deve essere strettamente correlata a una posizione giuridico-soggettiva, in cui emerga un interesse qualificato e rilevante. L’accesso, pertanto, non deve essere uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato sull’azione amministrativa, ex art. 24, comma 3, L. 241/90. I Consiglieri d’Istituto, dunque, così come i componenti di un qualsiasi organo collegiale, non possono servirsi del loro munus publicus per fare ostruzionismo all’attività amministrativa, mediante un accesso di mera natura esplorativa. La richiesta, ancora, non deve risultare generica o indeterminata: i documenti, oggetto dell’ istanza, oltre a essere indicati con puntualità a cura dell’accedente, devono essere in possesso dell’amministrazione preposta all’esibizione e al rilascio.   

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