Chi acquista stupefacente in maniera sistematica diviene anche membro dell'associazione criminale che gliela fornisce. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 10 febbraio 2010, n. 5405.
“La forma libera del reato di partecipazione all'associazione criminosa , compresa quella dedita al traffico di stupefacenti, ne comporta la configurabilità anche quando la condotta si esprime mediante la deduzione nell'accordo di un rapporto per sua natura sinallagmatico, giacché la contrapposizione tra i soggetti, tipica di questo schema contrattuale, resta superata e assorbita nel rapporto associativo per l'interesse preminente dei protagonisti dello scambio alla stabilità del rapporto, che assicura la certezza del contraente sia all'associazione, che trova nell'accordo la garanzia della disponibilità dell'acquirente della sostanza stupefacente commerciata, sia all'acquirente, che deriva dal rapporto associativo la certezza della fornitura”.
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