Dignità della persona e protezione dei soggetti deboli. Amministrazione di sostegno e interdizione a confronto. Cassazione civile, sez. I, sentenza 01.03.2010, n. 4866.

L'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle specifiche esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie. Infatti, il giudice tutelare nell’applicare tale misura, deve avere riguardo esclusivamente alle esigenze del beneficiario stesso: alla cui cura e ai cui interessi deve essere esclusivamente orientata la scelta dell’amministrazione di sostegno (art. 408, comma 1 c.c.).
L’amministrazione di sostegno può essere proposta, oltre che dall’interessato stesso e da uno dei soggetti indicati dall’art. 417 c.c., anche dai responsabili dei servizi sociali e sanitari direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona, qualora a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del relativo procedimento.

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