Fatta la legge, trovato l’inganno! Scuola: punteggio integrativo all’Esame di Stato.
La Commissione d’Esame ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove e nell’attribuzione dei punteggi. Tale potere, però, non deve prescindere dai limiti di ragionevolezza e logicità, verificabili sulla base del relativo disposto motivazionale. Dinanzi a un giudizio eccellente al colloquio orale, pari a punti 35/35, con la massima valutazione per tutti gli indicatori della griglia di riferimento, compreso l’indicatore relativo alle conoscenze acquisite nell’ultimo anno, è palesemente illogica l’assenza del punteggio integrativo, specie se motivata in modo contraddittorio con il giudizio emesso.
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