Le fondazioni bancarie e i soggetti destinatari della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi alla luce delle complesse modifiche legislative. Consiglio di Stato, sez. VI, 03.03.2010, n. 1255.
Ai sensi dell’art. 1, comma 10 ter, del d.l. n. 162 del 23 ottobre 2008 (comma inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201), la Fondazione bancaria non è qualificabile come organismo di diritto pubblico. Infatti, non fruisce di alcun finanziamento pubblico; non risulta che né lo Stato, né altri enti di diritto pubblico esercitino sulla stessa alcun controllo sulla gestione, né risulta che gli organi di amministrazione, direzione o vigilanza siano costituititi da soggetti designati dalla mano pubblica in misura pari ad almeno metà dei componenti.
La Fondazione rientra tra i soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali e non svolge funzioni pubbliche, pertanto le va riconosciuto carattere di utilità sociale agli scopi dalle stesse perseguiti, ma tale carattere non può essere confuso con la “attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” espletata da “soggetti di diritto privato”, di cui all’art. 2, comma 1, del d.p.r. n. 184/2006, solo queste ultime afferendo all’espletamento di funzioni pubbliche.
Quindi, deve escludersi che la Fondazione bancaria possa farsi rientrare tra i soggetti destinatari della disciplina sull’accesso amministrativo prevista degli artt. 22 e seg L. n. 241/1990
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