Niente più difesa d’ufficio per i praticanti avvocati. Corte Costituzionale 10 marzo 2010 n°106.

Il praticante abilitato al patrocinio non può iscriversi nel registro dei difensori d’ufficio, né esercitare in ogni caso tale attività. L’art. 8 del r.d. 1578/33, infatti, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui consente al praticante abilitato l’esercizio dell’attività di difensore d’ufficio, violando così gli artt. 3 e 24 Cost.
 

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