Il danno da perdita del rapporto parentale si riveste di patrimonialità: riconosciuto il diritto alla paghetta post mortem (ingiusta del genitore) – Corte di Cassazione, sez. III civile, sent. 26 gennaio 2010, n. 1524.
Il fatto che il figlio di una vittima – deceduta a seguito di un fatto illecito altrui (nella fattispecie, un intervento sanitario andato male) – sia maggiorenne ed economicamente indipendente, non esclude la configurabilità, e la conseguente risarcibilità, del danno «patrimoniale» da questi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive (ovverosia l’elargizione di somme di danaro o, in altri termini, la c.d. “paghetta”) che il genitore gli destinava, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude bensì l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non anche il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato
Inoltre, non è configurabile alcun diritto del danneggiato a vedere applicata l’una o l’altra tabella nella liquidazione del danno subito, posto che quello tabellare è un mero criterio di stima e di calcolo tendente ad uniformare l'attività liquidatoria a casi che tra di loro prospettano similitudini e che, pertanto, presuppone un opportuno ragguaglio delle tabelle stesse alle peculiarità del caso concreto.
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