È illecito il comportamento della banca che dichiara la sofferenza del credito sulla base del mero inadempimento. Corte di Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 12 ottobre 2007, n. 21428.
La dichiarazione di sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo. In tal caso, tuttavia, la diagnosi di "sofferenza", deve essere effettuata alla luce di ricostruzioni che, "oggettivamente gemmate" dalla piattaforma della norma di cui all’art. 5 della legge fallimentare, hanno proposto, ai fini della segnalazione in "sofferenza" alla Centrale dei Rischi, una nozione levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, così da concepire lo "stato di insolvenza" e le "situazioni equiparabili" in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come "deficitaria", ovvero, in buona sostanza, di "grave (e non transitoria) difficoltà economica", senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità. Pertanto l'eventuale iscrizione, da parte della banca, del credito in tale categoria, nonostante il mero inadempimento senza insolvenza, costituisce un comportamento illecito suscettibile di dare luogo al relativo risarcimento del danno.
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