Fideiussione omnibus e lettera di patronage: volontà delle parti, limiti di validità e profili differenziali. Cassazione civile, Sez. III, 26-01-2010, n. 1520.

L’art. 1938 c.c., novellato dalla L. n. 154 del 1992, n. 154, art. 10, pur riferendosi alla disciplina tipica dell’ istituto della fideiussione, introduce un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, suscettibile di valenza generale anche per le garanzie personali atipiche e tra queste quelle di patronage ed è relativa ad una norma che presuppone un contratto in essere ma con obbligazione o clausola condizionale nulla per contrarietà a precetto imperativo.

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