Dura lex, sed lex! Bocciati i proff.! Tar Puglia, Bari, Sez. II – sentenza 8 marzo 2010, n. 811.

Il Consiglio di Classe, ai fini dell’ammissione o meno alla classe successiva, è chiamato a considerare i casi particolari, valutando l’ intero anno scolastico e non il solo quadrimestre, avendo riguardo anche al curriculum degli anni precedenti. Pertanto, dinanzi a tre o più insufficienze, con ripetute assenze nel secondo quadrimestre, determinate da uno stato depressivo documentato, i docenti devono procedere, previa valutazione del caso concreto, alla sospensione del giudizio, piuttosto che alla non ammissione. La scuola, infatti, deve perseguire l’obiettivo della formazione e non già quello della punizione.

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