Niente più abuso del diritto. Richiesta della sede lavorativa più vicina al proprio domicilio per assistere il familiare disabile. Consiglio di Stato, Sez. IV – sentenza 15 febbraio 2010, n. 825.

Il requisito dell’esclusività assistenziale, finalizzato all’ottenimento della sede lavorativa più vicina al proprio domicilio, si considera integrato solo in caso di  inesistenza di altri familiari e parenti affini entro il terzo grado, che possano occuparsi del familiare disabile. In caso sussistano altri congiunti, non è sufficiente una mera dichiarazione formale, attestante un’ impossibilità generica a occuparsi del disabile. L’istante deve comprovare l’impossibilità di prestare assistenza, da parte dei familiari, con una documentazione che accerti la gravità e l’oggettività dei motivi.

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