La difesa di un responsabile del servizio che si approfitta della fragilità della sua sottoposta per costringerla a subire atti sessuali. Cassazione penale, sez. III, 04 novembre 2009, n. 42314.

In tema di reati sessuali all'applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3, non consegue automaticamente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Ai fini di stabilire l’entità della pena, occorre valutare tutti gli elementi sia oggettivi che soggettivi ai sensi dell’art. 133 c.p., che possono essere valorizzati ai fini di ritenere applicabili le circostanza generiche.

Infatti, la sola condizione di incensurato non appare sufficiente, se doverosamente valutata alla luce degli elementi di segno opposto acquisiti al processo, in particolare tenendo conto della situazione personale della vittima e delle modalità insidiose della condotta dell’imputato

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