E’ illegittima la riammissione alla gara di un’impresa a seguito del rinvenimento di documentazione mancante, in seduta non pubblica. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 11 ottobre 2007 n. 5354.

Nel corso di una gara d’appalto è legittimo il comportamento della Commissione di riesaminare la documentazione prodotta dai concorrenti al fine di accertare, ora per allora, la presenza di documenti ritenuti in precedenza non prodotti dai concorrenti, al fine di riammettere taluni di essi. La stessa deve, però, fornire la prova certa delle modalità con le quali la documentazione stessa è stata conservata medio tempore, così da escludere ogni dubbio circa la sua alterabilità o effettiva alterazione.
Se non vi può essere dubbio sul fatto che l’individuazione delle cautele da adottarsi nella conservazione dei documenti di gara debba essere rimessa al prudente apprezzamento della stazione appaltante, tuttavia le misure successivamente adottate devono essere menzionate nel verbale di gara, onde assicurare l’effettiva ed ordinata prosecuzione delle operazioni. Ciò posto, deve ritenersi illegittima la riammissione alla gara di un’impresa a seguito del rinvenimento di documentazione, presentata dalla medesima, in seduta non pubblica, e ritenuta in precedenza mancante, in considerazione del fatto che tale ultima circostanza rileva di per sé come vizio della procedura, inficiando un aspetto della selezione che è a tutela non solo della parità di trattamento dei partecipanti alla competizione, ma ancor più dell’interesse pubblico all’imparzialità dell’azione amministrativa.

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