La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario è contenuta nei limiti del risarcimento dell’interesse negativo. Ad. Plenaria n. 6 del 05.09.2005.

L'art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205 ha dato vita ad una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo attribuendo a quest'ultima "tutte" le controversie tra privato e pubblica amministrazione riguardanti la fase anteriore alla stipula dei contratti di lavori, forniture e servizi (la fase di evidenza pubblica rivolta alla scelta del contraente privato): e ciò sia che tali controversie concernino interessi che diritti soggettivi.
La sfera di azione del giudice amministrativo si è ampliata fino a comprendere anche- dopo la caducazione degli atti della fase pubblicistica che hanno costituito in capo all'interessato effetti vantaggiosi (dall'ammissione alla procedura all'aggiudicazione del contratto) - la cognizione, secondo il diritto comune, degli affidamenti suscitati nel privato da tali effetti vantaggiosi ormai venuti meno.
Nel caso di richiesta di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale nei confronti della P. A., a seguito della revoca dell'aggiudicazione, il risarcimento va riconosciuto al privato nei limiti dell'interesse negativo, rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipula con altri di un contratto almeno parimenti vantaggioso.
Il contraddittorio comportamento tenuto dall'amministrazione, che ha ingenerato un legittimo affidamento in capo al privato, comporta la violazione dei principi di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative e, in particolare, del legittimo affidamento del privato in merito alla conclusione del contratto.

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