La riforma dell’art. 47 della Legge Fallimentare alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 17 del 13.01.2010: deroga al disposto dell’art. 301 c.p.c. e conferma del principio di riassunzione ex art. 305 c.p.c.
«Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione», con la conseguenza che il relativo dies a quo può ben essere diverso per una parte rispetto all’altra…
…Orbene, l’art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, con il terzo comma (aggiunto dall’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), ha introdotto un nuovo caso d’interruzione automatica del processo, conseguente all’apertura del fallimento, mentre in precedenza anche nell’ipotesi di fallimento della parte, l’interruzione del processo derivava dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell’evento interruttivo ad opera del procuratore costituito della parte medesima.
La disposizione menzionata, però, nulla ha previsto per la riassunzione, sicché al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 305 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito delle ricordate pronunzie di questa Corte e del principio di diritto che sulla base di esse si è consolidato. Infatti, non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare, per la fattispecie qui in esame, una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi d’interruzione automatica, attesa l’identità di ratio e di posizione processuale delle parti interessate, che le accomuna….
….La Corte Costituzionale dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione”.
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